La figura del Preposto è prevista dal Testo Unico Sicurezza D. Lgs. 81/2008 con le precise funzioni di sovrintendere all’attività lavorativa, garantire l’attuazione delle direttive ricevute e controllare la corretta esecuzione delle stesse da parte dei lavoratori. Nelle aziende viene identificato come capo reparto o come capo turno o capo cantiere.
Spesso il ruolo del Preposto viene svolto “di fatto”, senza una nomina effettiva e senza richiedere un’adeguata Formazione, pur assumendone in modo sostanziale e a tutti gli effetti ruolo e responsabilità.
Con l’introduzione della Legge n. 215/21 gli obblighi per il Preposto sono stati arricchiti, prevedendo di intervenire in caso di mancata attuazione delle indicazioni di Sicurezza – ad esempio il non utilizzo da parte del lavoratore dei dispositivi di protezioni individuali messi a sua disposizione – correggendo i comportamenti non conformi, fino a interrompere l’attività aziendale per permettere il ripristino delle condizioni di Sicurezza.
Proprio perché la figura del Preposto è di centrale importanza per vigilare sulla Sicurezza e per un’auspicabile riduzione degli infortuni negli ambienti di lavoro, il Legislatore ha previsto l’abolizione del Preposto “di fatto” e l’individuazione del Preposto con nomina formale, inoltre che lo stesso abbia una specifica formazione con periodici aggiornamenti, pena sanzioni a carico del Datore di Lavoro.
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