Il Regolamento CBAM (Reg. UE 2023/956, pubblicato il 16.5.2023) ha lo scopo di equiparare le merci prodotte fuori dall’UE con quelle prodotte all’interno dell’UE per arrivare alla riduzione delle emissioni di carbonio, nonché prevenire il fenomeno della “rilocalizzazione” delle emissioni.
Il meccanismo CBAM comporta l’applicazione di un prezzo per le emissioni incorporate nei prodotti di alcune tipologie di industrie, paragonabile a quello sostenuto dai produttori presenti nell’UE nell’ambito del vigente sistema di scambio delle quote di emissione.
Tra i vari obiettivi con il Regolamento CBAM l’UE si propone quello di disincentivare il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono standard normativi meno stringenti e che, di conseguenza, non favoriscono la tutela dell’ambiente e non incoraggiano un sistema industriale più pulito in risposta ai cambiamenti climatici.
Il Regolamento CBAM, ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE è entrato in applicazione dal 1.10.202. La prima fase denominata “periodo transitorio” va dal 1.10.2023 al 31.12.2025.
Gli importatori di merci provenienti da paesi extra UE hanno l’obbligo di inviare alla Commissione una “Relazione CBAM”, entro un mese dalla fine di ogni trimestre, mediante un “Registro transitorio CBAM”, a cui sarà possibile accedere attraverso un apposito Portale. Pertanto la prima relazione CBAM dovrà essere inviata entro il 31.1.2024.
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