La Legge del 05/03/1963, n. 292 sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria (Gazzetta Ufficiale del 27/03/63, n. 83) all’art. 1 fissa tutte attività lavorative per le quali vige l’obbligo della vaccinazione antitetanica:
- manipolazione dei rifiuti;
- fabbricazione della carta e dei cartoni;
- lavorazione del legno (falegnamerie);
- metallurgia e metalmeccanica;
- lavorazioni agricole, pastorizia e allevamento di bestiame;
- pulizia e cura dei cavalli;
- sistemazione e preparazione delle piste negli ippodromi;
- manutenzione delle strade e attività di spazzatura;
- scavatura del suolo;
- lavori in miniera;
- lavorazioni edili e nelle ferrovie;
- messa in opera dell’asfalto;
- lavori portuali.
Il Medico Competente aziendale deve, nell’ambito della visita medica in fase di assunzione del lavoratore (preassuntiva) o perio-dica, accertarsi dell’effettuazione della vaccinazione per le mansioni particolarmente esposte al rischio di contrarre il tetano.
Dopo il primo ciclo di trattamento che riguarda tre dosi di vaccino, devono essere effettuati dei richiami periodici per poter essere protetti dalla contrazione della malattia.
Il richiamo deve essere fatto dopo 4-5 anni e segue poi con altri richiami a distanza di 10 anni.
Le tipiche porte d’ingresso per il batterio Clostridium tetani nell’organismo sono le seguenti:
- una ferita, anche non profonda;
- l’uso di siringhe infette;
- morsi di animali (sono quasi da escludere le punture di alcuni insetti, quali le zecche);
- ustioni o abrasioni;
- timpano perforato,
- infezioni ai denti.